Nuove regole per i movimenti di marineria: cosa cambia con la Legge n. 70/2026

La macchina amministrativa della navigazione marittima compie un nuovo passo verso la semplificazione. Con la circolare applicativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, arrivano infatti le indicazioni operative per dare attuazione alla Legge 7 maggio 2026, n. 70, dedicata alla “valorizzazione della risorsa mare”, con effetti concreti anche sulla gestione dei movimenti di marineria e sugli adempimenti a carico di comandanti, compagnie e operatori del settore.

Il provvedimento si inserisce nel solco del progressivo riordino del settore già avviato con la Legge n. 182/2025 e punta a rendere più lineare, uniforme e moderna la gestione amministrativa del lavoro marittimo. Al centro delle nuove disposizioni, in particolare, vi sono gli articoli 21 e 22 della legge, che intervengono sul Codice della navigazione e sul relativo regolamento di esecuzione.

Comunicazioni più chiare e uniformi

Uno dei punti chiave riguarda il contenuto della comunicazione delle annotazioni relative agli imbarchi e agli sbarchi dei marittimi diversi dal comandante. Dopo l’annotazione del movimento sul libretto di navigazione, spetta infatti al comandante della nave provvedere alla comunicazione all’ufficio di iscrizione del marittimo, così da consentire il tempestivo aggiornamento delle risultanze matricolari.

La circolare chiarisce che questa comunicazione dovrà essere sottoscritta dal comandante, indicare la qualifica posseduta e riportare una data certa. L’obiettivo e duplice: assicurare uniformita applicativa sul territorio nazionale e accompagnare in modo coerente il processo di digitalizzazione dell’anagrafe dei marittimi.

Per agevolare l’adempimento, viene anche proposto un fac-simile allegato alla circolare, pensato come strumento pratico per armonizzare le procedure tra i diversi uffici.

Invio anche via email e PEC

Sul piano operativo, le modalità di inoltro vengono ampliate e rese piu aderenti alle esigenze organizzative delle imprese. La comunicazione potrà essere trasmessa:

in formato cartaceo presso l’ufficio di iscrizione del marittimo;
tramite servizio postale;
per via telematica, anche con posta elettronica ordinaria, PEC o altri canali digitali messi a disposizione dall’amministrazione.

La circolare precisa anche il regime delle firme. La comunicazione sarà valida se firmata digitalmente oppure con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, anche in versione scansionata in caso di invio telematico.

Il principio sostanziale resta uno: indipendentemente dal canale utilizzato, la comunicazione deve consentire di identificare senza ambiguità chi firma, a quale nave si riferisce e quale movimento di marineria viene comunicato.

Termine di 15 giorni e possibilità di comunicazione cumulativa

Un altro chiarimento rilevante riguarda i tempi. Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro quindici giorni dalla data del movimento di marineria. In via ordinaria, questo comporta una comunicazione per l’imbarco e una distinta per lo sbarco.

La novità di maggiore interesse pratico per armatori, agenti e organizzazioni di supporto e però l’apertura a una comunicazione cumulativa, purché siano rispettati i termini di legge per ciascun movimento e siano garantite chiarezza e completezza dei dati.

La circolare ammette inoltre la possibilità di un inoltro riepilogativo unico destinato a diversi uffici di iscrizione, a condizione che siano sempre puntualmente individuabili i marittimi interessati e i singoli movimenti comunicati. Una soluzione che, se ben organizzata, può alleggerire il carico amministrativo e favorire una gestione più efficiente per le compagnie di navigazione e per gli operatori del cluster marittimo.

Stop alla “base di sbarco”

Tra gli aspetti piu significativi figura la soppressione della prassi della cosiddetta “base di sbarco”, finora utilizzata in molti uffici territoriali come documento operativo per raccogliere in modo unitario gli elementi necessari alle annotazioni sul ruolo di equipaggio e sul libretto di navigazione.

Secondo il Comando generale, questa prassi non è più coerente con il nuovo riparto degli adempimenti in materia di arruolamento della gente di mare. Di conseguenza, per i movimenti di marineria che riguardano i marittimi diversi dal comandante, la “base di sbarco” non dovrà più essere adottata.

Si tratta di un passaggio che segna anche culturalmente il cambio di approccio: meno prassi sedimentate localmente, più regole uniformi e procedure standardizzate.

Il regime transitorio

La circolare affronta poi il nodo, particolarmente delicato, del regime transitorio per i marittimi diversi dal comandante il cui imbarco sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 70/2026.

In questi casi occorre distinguere tra annotazione documentale e comunicazione all’ufficio di iscrizione. Il comandante dovrà provvedere alle annotazioni sia dell’imbarco sia dello sbarco secondo il nuovo regime. Se il movimento di imbarco non era stato vidimato dall’Autorità marittima, la relativa annotazione dovrà essere comunicata al momento dello sbarco. Se invece l’annotazione risulta già vidimata, non sarà necessario effettuare una nuova comunicazione all’ufficio di iscrizione, poiché l’adempimento si considera già assolto.

Per concludere, la possibilità di gestire gli adempimenti con modalità telematiche, anche cumulative, e l’eliminazione di passaggi ormai superati possono tradursi in un sensibile miglioramento dell’efficienza operativa, soprattutto nei rapporti quotidiani tra nave, compagnia, agenzia e amministrazione.Allo stesso tempo, la riforma richiede un aggiornamento puntuale delle procedure interne e un’attenta verifica dei flussi documentali, per evitare disallineamenti nella fase di prima applicazione e ricercare invece uniformità di prassi, tempi e contenuti.

 

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